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Il web ed i soldi: Mediaset contro YouTube

14.04.2008: sua emittenza vi ha purgato ancora Uno dei grandi temi di discussione delle ultime settimane è stata indubbiamente la questione nata dalla causa per danni intentata da Mediaset contro YouTube (o per meglio dire contro Google, visto che YouTube è di sua proprietà). In effetti con 500 milioni di euro in ballo, da discutere ce ne sarebbe parecchio, ma ho la fortuna di poter affrontare la questione conoscendo una delle persone in causa (Matteo Flora, il consulente di Mediaset in tutta la vicenda) e potendo quindi tentare di avere un punto di vista più neutrale di quanto non sia capitato ad altri.

Il tutto verte sul fatto che YouTube utilizza e trasmette (senza ovviamente pagare i diritti per farlo) migliaia di ore di registrazioni di trasmissioni e materiali vari di proprietà di Mediaset (e di varie altre emittenti del globo terraqueo). Per la legge italiana (e non solo per quella, visto che numerose altre cause analoghe in giro per il mondo sono state già in corso, non ultima quella che vede impegnata l’emittente statunitense Viacom, proprietaria tra le altre di MTV) questo è un reato, in quanto non vengono riconosciuti di diritti d’autore dell’opera in questione.
Tanto per fare un paragone (nemmeno troppo azzardato) è come se un vostro filmato (magari presente proprio su YouTube) venisse preso ed utilizzato, trasmesso, dalle televisioni generaliste (Mediaset, altro esempio nemmeno troppo azzardato) senza che alcun diritto d’autore vi venga riconosciuto (neppure la basilare “Attribuzione” prevista anche dalle Creative Commons). Non è simpatico, no?
E’ capitato molte volte, probabilmente capiterà ancora, ma a qualcuno toccava fare il primo passo per sollevare la questione ed il caso ha voluto che in Italia si trattasse di Mediaset (non per niente il principale attore della televisione privata).

E’ vero, da un lato, che YouTube potrebbe sostenere di aver solamente fornito la piattaforma di storage che ha consentito la trasmissione dei filmati (il cui upload viene effettuato dall’utente registrato, che in questo caso garantisce implicitamente di essere in possesso dei diritti che cede accettando il contratto con YouTube). Altrettanto vero è che viene effettuato un costante monitoraggio della piattaforma da parte dello staff di YouTube (che mette per altro a disposizione una comoda interfaccia per reclamare il copyright dei contenuti trasmessi), e quindi una certa dose di leggerezza è probabilmente imputabile a loro. In ogni caso, la sentenza è ben lontana dall’essere definitiva e soprattutto rappresenterà un importante precedente: non si può infatti ritenere in qualche modo responsabili anche i provider internet, nel caso in cui si possa ritenere responsabile YouTube? L’idea mi fa rabbrividire, ma è la naturale conseguenza di una legislatura antiquata e che fatica a stare al passo con i tempi.

Altra considerazione: 4.643 filmati, 325 ore di trasmissioni, 500.000.000 di euro di danni. A fare un rapido conto, viene fuori la bellezza di oltre 1.500.000 euro di danni per ora di trasmissione (stica**i!!), ma come si può dare torto a Mediaset, che probabilmente quei contenuti li ha anche profumatamente pagati?

Una delle argomentazioni più serie che mi vengono in mente a difesa di YouTube, è indubbiamente quella del ritorno che la pubblicazione dei video avrà dato a Mediaset. Sebbene non in possesso dei diritti per farlo, gli utenti che hanno caricato i video su YouTube lo hanno indubbiamente fatto con cognizione di causa, scegliendo gli spezzoni più divertenti o interessanti: troviamo così in evidenza, ad esempio, i video esilaranti di Colorado Café e non estratti dei telegiornali di Emilio Fede. Si tratta di una selezione qualitativa di cui non và sottovalutato il valore, probabilmente però non sufficiente a ripagare Mediaset (e le altre emittenti televisive, tocca sottolinearlo) dei rientri in pubblicità.

L’altra argomentazione interessante, che arriva dritta dritta dal post di Quintarelli, è la più logica: se i filmati si trovano su YouTube, significa che sono già stati trasmessi e quindi non sono più fruibili (fatto salvo replice e ritrasmissioni) da parte dei telespettatori del piccolo schermo, assunto anche il fatto che Mediaset non ha una piattaforma di “tv on demand” paragonabile al servizio offerto in questo frangente da YouTube (ne per altro i diritti di trasmettere alcuni contenuti sul web).
Si tratta dell’ennesima dimostrazione che la televisione è un mezzo sempre più antiquato, incapace di rispondere concretamente alle esigenze dei telespettatori meno “abituali” (coloro che preferiscono trasmissioni con un senso logico compiuto, o semplicemente non hanno tempo da perdere oppure orari balordi).

Non mi trovo invece assolutamente in accordo con coloro che affermano che si tratti di un tentativo di censura. Non è censura richiedere diritti per materiali di cui esiste un proprietario. Sarebbe censura impedire che contenuti creativi vengano inseriti sulla piattaforma, magari perché trattano argomenti poco simpatici a qualcuna delle parti in causa (ogni riferimento è puramente voluto). Si può discutere sulla necessità di rivedere (e profondamente aggiungerei) il meccanismo del copyright (soprattutto gli aspetti legati alle opere derivate, imho), ma questo l’ho già scritto (legge antiquata bla bla bla).

Quello che mi sembra più strano, per contro, è che non si sia ancora trovata una via “pacifica” (un accordo commerciale) tra le due aziende, il quale sarebbe probabilmente di giovamento per entrambe le parti, e consentirebbe agli utenti di continuare a poter fruire dei contenuti della piattaforma YouTube in “pace e serenità”. Che ci sia forse in ballo qualcosa “di più” che una valga di soldi (senza dietrologie, pensavo a “modelli di business”)?

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L’Europa vuole estendere il copyright

Sta rapidamente facendo il giro della blogsfera il simpatico video della musica realizzata solamente utilizzando i suoni (o parte di essi) dei sistemi operativi Windows XP e 98.

L’idea è molto carina, ma fornisce il destro per parlare di tutt’altro argomento, ossia di copyright: i suoni sui quali infatti il nostro simpatico compositore basa la sua realizzazione, sono naturalmente soggetti a copyright (come tutte le altre opere dell’ingegno umano d’altra parte) e l’espressione della fantasia su materiale prodotto da terzi può essere impedito tramite l’imposizione di restrizioni in materia di sfruttamento del copyright (pensiamo banalmente alla clausola “no derivs” delle licenze Creative Commons).

Il compromesso che è da sempre stato immaginato per tutelare da un lato l’opera dell’ingegno umano e dall’altra consentire derivati creativi delle opere (che entrano quindi a far parte del patrimonio culturale di un popolo), è stato quello di dare una scadenza al copyright: in Europa, questa scadenza è attualmente fissata a 50 anni, negli Stati Uniti, dopo forti pressioni da parte delle major discografiche e cinematografiche (tra cui notoriamente la Disney che stava vedendo sfumare il copyright sul personaggio di Topolino), si aggira intorno al secolo se non ricordo male.

Recentemente però assistiamo anche in Europa a pressioni a favore dell’allungamento del periodo di copertura da diritto d’autore su un’opera, al punto che pochi giorni fa il “Commissario Europeo per il mercato interno” Charlie McCreevy ha proposto di estenderlo a 95 anni. Le motivazioni che spingono a questa proposta, sono naturalmente sempre le stesse:

  1. tutela dell’artista “in pensione” le cui rendite di opere composte da giovane non sono garantite:
    “I am talking about the thousands of anonymous session musicians who contributed to sound recordings in the late 50s and 60s. They will no longer get airplay royalties from their recordings. But these royalties are often their sole pension.”
  2. a differenza del compositore (i cui diritti d’autore sono tutelati per tutta la vita, più 70 anni), l’esecutore (il cantante) della musica può contare su una tutela molto inferiore, pur essendo poi la parte più visibile della coppia.

Il primo punto, pare piuttosto debole: un artista che compone un singolo brano di successo all’età di 20 anni, ne incasserà i diritti sino all’età di 70, non oltre, e pertanto la pensione non è garantita. Grazie: vogliamo anche darli un sussidio di disoccupazione? Il copyright ha l’obiettivo di incentivare la creatività, non di arricchire qualche fortunato, quindi se qualcuno pensa di campare di rendita tutta la vita grazie ai proventi dei diritti di un singolo pezzo di successo, ha sbagliato continente. Un’artista degno di questo nome continuerà a comporre e sperimentare, e quindi a produrre ed a incassare; nel momento in cui l’età non gli consentirà più di comporre, potrà godere dei diritti d’autore per altri 50 anni, il che probabilmente lascerà anche un discreto gruzzoletto alla diretta discendenza. Il problema serio, piuttosto, è legato alla spartizione dei diritti, visto che la logica di distribuzione attuata in Italia dalla SIAE prevede l’arricchimento di pochi eletti e la mungitura di tutti gli altri…

Il secondo punto è decisamente più condivisibile: non è corretta una simile disparità. Solo che non condivido la soluzione: non è più corretto ridurre il periodo di copertura da copyright anche di coloro che scrivono testi e musica delle canzoni, e riportarli a livelli di pudica decenza?

Per altro, una analoga proposta, proposta al governo inglese, fu bocciata lo scorso anno dopo ampio dibattito. Sconfitte in Inghilterra, le lobbies tentano ora la via Europea. Le grandi multinazionali della musica (quelle che poi i soldi li incassano per davvero), ringraziano: della cultura, infondo, “chi se ne frega”.

Di “feed” e contenuti

DopoNatale Quella dei feed “parziali” o “totali” è una annosa questione, affrontata diverse volte e da numerosi punti di vista.
Da lettore di feed rss, sicuramente posso dire di non apprezzare i feed parziali: costringono il lettore a dover necessariamente visitare il sito in questione per poter fruire del contenuto con non poco fastidio. Quando mi capita di trovarmi di fronte ad un comportamento simile, solitamente storco il naso, e non è la prima volta che elimino il feed dall’aggregatore (a meno che non abbia un interesse davvero notevole).

I vantaggi del feed parziale, invece, sono soprattutto un paio: da un lato massimizzano il numero di visite al sito web (che normalmente vengono invece suddivise tra “fruitori del feed” e “visitatori”, con il problema di capire effettivamente quale quota parte di questi due insiemi vadano poi a coincidere) e quindi le rivenute finanziarie, nel caso in cui il sito sia dotato di un qualche tipo di pubblicità. Dall’altro lato, i feed parziali impediscono il “furto” di contenuti, come è capitato diverse volte (anche piuttosto di recente) a questo blog. I contenuti pubblicati con queste pagine sono naturalmente rilasciati sotto licenza Creative Commons, ma la clausula di attribuzione andrebbe rispettata (ad esempio, le foto che da Flickr pubblico a corollario dei miei post, linkano sempre la pagina di colui che ha scattato quella foto).

Come al solito, la linea di confine si pone tra coloro che vogliono usufruire di un “servizio” che trovano comodo, e coloro che di questo servizio cercano di approfittare (molto “italica” come impostazione, eh?).
La mia scelta è stata già ponderata (ed è quella di rimanere con i feed completi), ma la questione deve portare ad analizzare la ben più complicata questione della fruizione dei contenuti di questo mondo (quello di internet), l’aspetto che il “web 2.0” sta cambiando con maggiore radicalità.

I contenuti sono sicuramente “il prodotto” del web: ne possiamo usufruire in vari modi (dai feed rss, dal sito…), ma sono certamente l’aspetto trainante di questo nuovo media.
La trasposizione di questo valore nel mondo reale è nella maggior parte dei casi veicolata da inserzioni pubblicitarie vendute sulle pagine che i contenuti li ospitano: Adsense di Google o quale altro prodotto venga usato, è da li che vengono i ricavi maggiori, e proprio Google, che di questo modello di business è il maggior interprete (se non pioniere), ci dimostra quanto possa diventare proficuo.
La pubblicità online può essere veicolata in modi diversi: quelli fastidiosi (popup, banner rumorosi…) che vanno ad irritare il visitatore e sono sempre più in decrescita, e quelli più sobri (le sobrie inserzioni di Adsense ne sono sicuramente uno dei migliori esempi). Negli anni dei popup però, gli utenti hanno cominciato a sviluppare una certa avversione verso la pubblicità online, e proprio questa avversione ha portato al diffondersi di strumenti quali i popup-blocker o gli anti-banner (AdBlock ad esempio), che hanno conseguenze non irrilevanti sull’economia dei blogger: tutti (o quasi) i mezzi di pubblicità online richiedono infatti il click del visitatore affinché il pubblicatore dei contenuti (il blogger, in questo caso) veda l’ombra di un quattrino. L’uso di strumenti di questo tipo rappresenta un duro attacco a questa forma di business online, che potrebbe riflettersi, con l’evolvere del mondo dei contenuti online, in un rallentamento della crescita in qualità, o comunque nella sua minore accelerazione: se guadagno dai miei post, sono incentivato ad aumentarne la qualità e la frequenza, se invece devo farlo “a gratis”, il tutto assume una dimensione ben diversa.

La percentuale di utenti che cliccano il banner pubblicitario è (e deve essere) un problema dell’inserzionista e del responsabile dei contenuti pubblicati, e non del visitatore che invece viene coccolato da questo nuovo genere di interazione pubblicitaria: sfrutti un servizio e se sei interessato trovi anche della pubblicità, altrimenti sei libero di sfruttare il servizio infischiandotene delle inserzioni pubblicitarie (decisamente diverso rispetto all’invadente messaggio promozionale nella sua accezione televisiva o radiofonica); è però necessaria anche da parte dei visitatori (di noi fruitori del media) una riflessione sulla sostenibilità che “erodiamo” con l’uso di certi strumenti, e delle conseguenze che queste nostre azioni possono avere a medio e lungo termine.

Internet non è più (solo) un gioco, e anche noi fruitori del media giochiamo un ruolo importante nella sua economia. Pensiamoci.

La musica “degradata”

16gb ipod touch Mi fa sorridere l’articolo di Repubblica di qualche giorno fa’ (si, lo so, sono sempre più in ritardo, che ci devo fare…) che riporta le dichiarazioni dell’avvocato Monti il quale fa notare come la “nuova legge sul diritto d’autore” prenda una cantonata (rispetto a quella precedente quantomeno) che fa dubitare addirittura che il provvedimento sia voluto:

È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro

L’articolo fa presente come, essendo un mp3 (ma vale anche per i jpeg, ad esempio) un file compresso (in quanto taglia ad esempio le frequenze non o difficilmente udibili dall’orecchio umano) e quindi degradato, questo rientri a tutti gli effetti nei limiti della legge, che attende solo un decreto attuativo per essere applicata. Inutile dire che ci si precipiterà a modificare questo passaggio della legge, soprattutto se al governo dovesse (malauguratamente) finirci il nostro buon Silvio Berlusconi (ma questa è un’altra storia).

Tenendo ben presente che si tratta solo di uno stralcio (e quindi maggiori informazioni potrebbero essere disponibili nelle righe precedenti o successive, che non ne competenze ne voglia ne tempo di leggere) c’è un aspetto che proprio non mi convince: questo stralcio di legge vieta di fatto ai possessori di un’opera coperta da copyright (e quindi qualsiasi opera), di pubblicare il proprio materiale, a titolo gratuito, sul web? Quindi niente Creative Commons (che proprio sui diritti garantiti dal diritto d’autore si basano), niente “pubblicità via mp3 e guadagno con i concerti”? Leggo molti gioire per questo “errore del legislatore”, a me sembra un’altro esempio (ovviamente estrapolando da queste due righe, quindi sicuramente mi sbaglierò) di una legge pensata male e scritta peggio

Inoltre, siamo d’accordo che la libera diffusione delle opere dell’ingegno sia fondamentale per la crescita culturale dell’essere umano. Il mio dubbio però, è sull’attribuzione: se io faccio un lavoro, spendo fatica (un esempio banale: le slides disponibili su questo blog), questa legge consente a chiunque di prenderle e mandarle in giro, senza necessariamente citare la fonte (nonostante sia esplicitamente richiesto dalla licenza Creative Commons ivi applicata). Siamo così convinti che la “libera diffusione”, nel senso di “svincolata da qualsiasi regola” sia un bene, per l’umanità e gli esseri umani? La meritocrazia va quindi a farsi benedire?

D’accordo quanto volete contro i brevetti (di qualsiasi genere siano), ma sul copyright bisogna fare molta attenzione…

Dritti verso quel muro

ghost train  Ancora una volta mi trovo a scrivere di copyright e diritti digitali. Negli ultimi mesi, alcuni segnali positivi avevano dato l’impressione che nel mondo della musica digitale si cominciasse a comprendere quanto dannoso sia il perseguire i propri clienti nella speranza di fare soldi facili ed immediati: la stragrande maggioranza delle grandi major discografiche stanno lentamente abbandonando i sistemi DRM, ma la RIAA rimane fermamente intenzionata a proseguire la marcia su questo treno lanciato a folle velocità verso l’autodistruzione.

Che alla RIAA non avessero capito niente, intendiamoci, non è mai stato messo in dubbio, nemmeno nel caso dei “segnali positivi” a cui accennavo: però era un po’ di tempo che se ne stavano buonini buonini in silenzio, e se da un lato questo poteva suonare preoccupante (anche con i miei gatti succede cosi, quando stanno in silenzio stanno combinando qualcosa di grosso), dall’altro poteva esserci la speranza che avessero deciso di defilarsi e stare a vedere come evolvono le cose.
E invece no: leggo questa mattina dal blog di Stefano Quintarelli la notizia che hanno deciso di portare in tribunale Jeffrey Howell, cittadino dell’Arizona, reo di aver estratto una copia digitale da un cd che aveva regolarmente acquistato.

Sebbene non sia la prima volta che la RIAA mette in discussione il diritto alla copia privata, l’azione legale vera e propria rappresenta un salto di qualità nella lotta alla musica digitale (perché a questo punto di questo si tratta), in quanto porta su un altro piano d’azione il diritto alla copia privata, che fino ad ora era stato dato (in qualche modo) per assodato.

A mio modesto parere, la RIAA non solo ha deciso di non abbandonare il treno, ma sta facendo di tutto per accelerarne ulteriormente la corsa… staremo naturalmente a vedere come si conclude la causa negli USA, anche se dubito che una (improbabile) sentenza positiva per la RIAA possa poi avere alcun tipo di ripercussione in Europa e nel nostro paese…

La sponda conveniente

IMG_2245.JPGNegli ultimi cinque/sei anni abbiamo assistito alla nascita, alla guerra ed alla morte del sistema Digital Restriction Management.

Nato con l’esigenza di garantire ancora maggiori profitti di quelli che già facevano le grandi case discografiche, il DRM è stato il simbolo della grande guerra alla “pirateria digitale”, soprattutto quella dei più giovani che dopo essersi scaricati gli mp3 vanno ai concert e magari non comprano i cd (che sono quelli che portano maggior guadagno alle major). Ma anche contro quelli più cresciuti, che piuttosto che comprare un cd per uno singolo pezzo, preferiscono comprarselo online, e poi mettere insieme i pezzi per sentirsi il cd in auto mentre vanno al lavoro (maledetti, rubano il lavoro alle major!).

Ci è stato detto che la “pirateria”  stava distruggendo il mercato della musica: certo, e i 2 miliardi di euro/anno che fatturano le vendite di prodotti digitali, cosa sono? Il tasso di crescita del 200% annuo delle vendite? Possiamo dire che forse è la fine dei cdrom (anche perchè a 23 euro a cd, è dura pensare ad un futuro…), che forse è ora che le major si rendano conto che internet sta cambiando il mondo, e che cercare di trattenere l’acqua facendo la coppa con le mani non dura a lungo…

Eppure in questa battaglia, il “popolo di internet” (come alla stampa piace definirlo) è sempre stato solo (a parte qualche illuminato musicista), osteggiato dai politici (soldisoldisoldi), dalle major (soldisoldisoldi) e dai venditori online (soldisoldisoldi), dalla grande distribuzione (soldisoldisoldi). Poi, un giorno, qualcuno è stato fulminato sulla via di damasco (o si è fatto spiegare il meccanismo, oppure ha deciso che era il momento di fare il classico colpo di scena) e da allora, uno alla volta, tutti i grandi player si sono affrettati a saltare la barricata: grandi musicisti, vendor (iTunes), produttori (EMI e recentemente Universal), distributori (Amazon); un po’ per affari (vuoi mettere quanto vendi di più se non metti il drm?), un po’ per pubblicità, un po’ perché non sono soldi loro, ora dall’altra parte chi rimane? A difendere il DRM, chi ci pensa? Sony e Warner cominciano probabilmente ad intuire che la barca sta affondando (che spirito di osservazione!) e solo la RIAA resterà presto, da buon capitano, sul vascello che affonda… conoscendo l’integrità morale di questa gente, quanto pensate che ci metteranno a “saltare” di qua anche loro?

Attenzione a quella sentenza…

E’ di ieri la notizia che la Corte di Cassazione, con la sentenza numero 149 del 9 gennaio scorso, ha annullato la condanna inflitta dalla Corte d’Appello di Torino per violazione della legge sul copyright, a due torinesi colpevoli di aver condiviso files protetti da copyright sulla rete.

In Appello, i giudici piemontesi avevano rilevato una violazione degli articoli 171 bis e 171 ter della legge sul diritto d’autore (633/41) che puniscono chi diffonde o duplica contenuti multimediali protetti dal copyright a scopo di lucro.

La sentenza mette sicuramente in luce il fatto che anche nell’ottica della legge, l’attuale legge sul copyright non sia più adatta ai tempi ed alle tecnologie presenti, e che va quindi rimessa in discussione.
La discussione in materia è accesa, non solo sul fronte legale, dove la SIAE spinge (naturalmente) perchè chi scambia files protetti da copyright in rete sia punito nel modo piu severe possibile (e quando mai…), ma anche sul fronte etico.
La possibilità di rilasciare un’opera in modo da consentirne il legale scambio anche tramite la rete, pur non rinunciando al copyright su di esse, esiste già, e si incarna nelle licenze come le Creative Commons, che sfruttano proprio la legislatura del copyright per consentire al detentore del copyrght di “permettere” una serie di azioni di scambio e fruizione dell’opera.
La dove però è l’autore a decidere di non voler consentire questo diritto, a mio avviso è sbagliato “forzare la mano” in nome della comodità e “profitto” personale, anche se la regolamentazione penale attuale è sicuramente non commisurata all’importanza del reato.
Vanno però trovati gli strumenti legali per impedire che coloro che scaricano da internet le opere soggette a copyright, e poi le mettono in vendita, ricavandone lucro, possano essere puniti per il reato commesso.
Torniamo allo stesso concetto di sempre: la videocassetta posso duplicarla e farla vedere agli amici, anche perché questo mi consentirà di preservarla più a lungo, ma allo stesso tempo non posso rimetterla in vendita traendone lucro.
Come al solito, per cercare di evitare che il maiale scavalchi la recinzione, invece di alzarla, si chiude il maiale nella stalla.

Naturalmente va fatto notare come ci si trovi di fronte ad una evoluzione del mercato delle opere multimediali (musica, video, editoria…), e che come questi cambiamenti siano certamente stati indotti dall’avvento di internet, e di come la grande distribuzione stenti ancora a comprenderne e farne propri i meccanismi.

D’altra parte però, non ci si deve far prendere la mano dai male informati giornalisti, che come al solito traggono conclusioni affrettate sulla base di poche (e spesso incomplete) informazioni.
La sentenza della Cassazione regola un reato commesso nel 1999, quando cioè la legge Urbani non era ancora in vigore. In questi casi, vale la legge più favorevole all’accusato, in questo caso quella precedente il 2004.
Se il reato fosse stato commesso successivamente, le cose sarebbero andate diversamente?
Da questo punto di vista, le parti della sentenza riportate dal Corriere della Sera parlano chiaro:
«Le operazioni di download di materiale informatico non coincidono con le ipotesi criminose fatte dai giudici torinesi. Per scopo di lucro deve intendersi un fine di guadagno economicamente apprezzabile o di incremento patrimoniale da parte dell’autore del fatto».

Il sondaggio (piuttosto ambiguo per la verità) aperto per l’occasione dal Corriere sul proprio sito web, la dice lunga sulle abitudini degli italiani: quasi l’80% degli oltre 7400 utenti che hanno risposto al sondaggio ha dichiarato di scaricare abitualmente files da internet.

Da oggi (forse) questi utenti non dovranno più preoccuparsi di una sanzione penale, ma solamente amministrativa.