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La sentenza della Cassazione sui Rom

Campo rom Casilino 900 Lunedi mattina gli istinti razzisti di alcuni esponenti della destra e della Lega erano accarezzati dalla sentenza della Corte di Cassazione, che diceva, secondo i titoli dei giornali, “se ladri, legittimo discriminarli“, “se sono criminali non è razzismo“, e via dicendo.
Si fa riferimento, per coloro che non ne fossero al corrente, alla sentenza di cassazione relativa al processo per “razzismo” del sindaco in carica di Verona, Flavio Tosi (Lega Nord), a ieri condannato in primo e secondo grado per via di una campagna definita razzista durante la quale fu affermato, dallo stesso Tosi, allora membro leghista del consiglio regionale veneto, che “gli zingari devono essere mandati via perché dove arrivano ci sono furti”. Ora la Corte di Cassazione annulla tutto

Conoscendo il ruolo della Corte di Cassazione in materia giuridica (dall’articolo 65 dell’ordinamento giudiziario):

La corte suprema di cassazione assicura l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, l’unità del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni; regola i conflitti di competenza e di attribuzioni ed adempie gli altri compiti ad essa conferiti dalla legge

si capisce piuttosto bene quale sia il senso delle parole allegate alla sentenza (tra l’altro correttamente riportato da diversi giornali): la Cassazione ha rilevato un errore nell’interpretazione e ha voluto sottolineare la differenza tra una discriminazione razziale (basata cioè sul concetto di superiorità di razza) e la discriminazione legata al comportamento di un soggetto. Ad ulteriore dimostrazione della non volontà di assolvere Tosi, il rinvio a giudizio conseguente alla sentenza della Corte di Cassazione, che chiede che vengano rivisti i processi (alla luce, ovviamente, della precisazione fatta).
Si può essere o meno d’accordo con la sottolineatura della sentenza (dal canto mio, posso dire che discriminare un soggetto per il suo comportamento è lecito, discriminare un popolo per il comportamento di alcuni suoi componenti, no), ma non si dica che Tosi è stato assolto dalla Cassazione, o che la Cassazione va dicendo che è ciò che Tosi ha fatto é legittimo…

Per altro, la sentenza arriva in un momento di particolare fermento sul piano della discriminazione razziale: il ministro dell’interno Maroni, degno compagno di Flavio Tosi, ha deciso di schedare tramite rilevamento di impronte digitali e analisi mediche i bambini che vivono nei campi rom ed ha convocato domenica in Viminale i prefetti di Roma, Milano e Napoli per “far pressione” su di loro affinché questi voleri vengano effettivamente attuati (in particolare il prefetto di Roma si era detto perplesso).
Maroni afferma che non si tratta di una discriminazione razziale, in quanto “il popolo” (padano?) vuole solo sapere chi vive nei campi rom e se ha il diritto o meno di restare. Ha perfettamente ragione e, per analogia, chiedo che il controllo venga esteso a tutti i bambini italiani (di cui i rom fanno parte) in quanto voglio sapere quali si loro hanno i pidocchi, di quale padre sono figli (le adulterine sono una delle grandi piaghe sociali di questa razza), possibilmente a quali malattie sono esposti coloro che dovessero disgraziatamente avvicinarli.

Si pregano i gentili appartenenti alla “razza italica” di prendere posto in coda all’ospedale per le analisi, muniti di numerino progressivo…

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Attenzione a quella sentenza…

E’ di ieri la notizia che la Corte di Cassazione, con la sentenza numero 149 del 9 gennaio scorso, ha annullato la condanna inflitta dalla Corte d’Appello di Torino per violazione della legge sul copyright, a due torinesi colpevoli di aver condiviso files protetti da copyright sulla rete.

In Appello, i giudici piemontesi avevano rilevato una violazione degli articoli 171 bis e 171 ter della legge sul diritto d’autore (633/41) che puniscono chi diffonde o duplica contenuti multimediali protetti dal copyright a scopo di lucro.

La sentenza mette sicuramente in luce il fatto che anche nell’ottica della legge, l’attuale legge sul copyright non sia più adatta ai tempi ed alle tecnologie presenti, e che va quindi rimessa in discussione.
La discussione in materia è accesa, non solo sul fronte legale, dove la SIAE spinge (naturalmente) perchè chi scambia files protetti da copyright in rete sia punito nel modo piu severe possibile (e quando mai…), ma anche sul fronte etico.
La possibilità di rilasciare un’opera in modo da consentirne il legale scambio anche tramite la rete, pur non rinunciando al copyright su di esse, esiste già, e si incarna nelle licenze come le Creative Commons, che sfruttano proprio la legislatura del copyright per consentire al detentore del copyrght di “permettere” una serie di azioni di scambio e fruizione dell’opera.
La dove però è l’autore a decidere di non voler consentire questo diritto, a mio avviso è sbagliato “forzare la mano” in nome della comodità e “profitto” personale, anche se la regolamentazione penale attuale è sicuramente non commisurata all’importanza del reato.
Vanno però trovati gli strumenti legali per impedire che coloro che scaricano da internet le opere soggette a copyright, e poi le mettono in vendita, ricavandone lucro, possano essere puniti per il reato commesso.
Torniamo allo stesso concetto di sempre: la videocassetta posso duplicarla e farla vedere agli amici, anche perché questo mi consentirà di preservarla più a lungo, ma allo stesso tempo non posso rimetterla in vendita traendone lucro.
Come al solito, per cercare di evitare che il maiale scavalchi la recinzione, invece di alzarla, si chiude il maiale nella stalla.

Naturalmente va fatto notare come ci si trovi di fronte ad una evoluzione del mercato delle opere multimediali (musica, video, editoria…), e che come questi cambiamenti siano certamente stati indotti dall’avvento di internet, e di come la grande distribuzione stenti ancora a comprenderne e farne propri i meccanismi.

D’altra parte però, non ci si deve far prendere la mano dai male informati giornalisti, che come al solito traggono conclusioni affrettate sulla base di poche (e spesso incomplete) informazioni.
La sentenza della Cassazione regola un reato commesso nel 1999, quando cioè la legge Urbani non era ancora in vigore. In questi casi, vale la legge più favorevole all’accusato, in questo caso quella precedente il 2004.
Se il reato fosse stato commesso successivamente, le cose sarebbero andate diversamente?
Da questo punto di vista, le parti della sentenza riportate dal Corriere della Sera parlano chiaro:
«Le operazioni di download di materiale informatico non coincidono con le ipotesi criminose fatte dai giudici torinesi. Per scopo di lucro deve intendersi un fine di guadagno economicamente apprezzabile o di incremento patrimoniale da parte dell’autore del fatto».

Il sondaggio (piuttosto ambiguo per la verità) aperto per l’occasione dal Corriere sul proprio sito web, la dice lunga sulle abitudini degli italiani: quasi l’80% degli oltre 7400 utenti che hanno risposto al sondaggio ha dichiarato di scaricare abitualmente files da internet.

Da oggi (forse) questi utenti non dovranno più preoccuparsi di una sanzione penale, ma solamente amministrativa.

Lasciatemi almeno ridere…

Fonte: [Cassazione: Ustica, nessun colpevole]
Ultimo atto dell’inchiesta sull’aereo precipitato il 27 giugno del 1980 causando 81 morti. Dichiarato inammissibile il ricorso della procura generale del tribunale di Roma contro l’ assoluzione dei generali dell’Aeronautica Lamberto Bertolucci e Franco Ferri . Resta preclusa quindi la possibilità di riaprire il processo anche per la parte relativa ai risarcimenti civili delle vittime.

Hahahah…. lasciatemi almeno ridere… 26 anni di indagini e processi per definire che non ci sono colpevoli? 26 anni di insabbiamenti, silenzi, per definire che nessuno ha fatto nulla di ingiusto? 26 anni di muro di gomma, di omertà, di ricatti, di ostruzioni, e scopriamo che 81 persone hanno perso la vita per un “caso”?

Lasciatemi almeno ridere…